In collaborazione con lo Studio VM Partners Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro Associati pubblichiamo la seguente notizia:

 
Il decreto Rilancio (ancora da pubblicare in G.U. ndr) prevede il pagamento di un contributo a fondo perduto, a favore di imprese e professionisti colpiti dall’emergenza COVID-19 che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.
 
Si tratta di una somma una tantum che viene riconosciuta in presenza di un calo del fatturato o dei corrispettivi in aprile 2020 superiore di 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione di alcune delle indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire:
 
– l’indennità di 600 euro riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
– l’indennità di 600 euro riservata ai lavoratori dello spettacolo;
– l’indennità di cui al Fondo reddito di ultima istanza riservata a tutti gli altri soggetti non ricompresi in altre indennità, fra cui i professionisti iscritti a cassa.
 
La bozza di decreto non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell’indennità di cui all’art. 28 del DL 18/2020 e pertanto artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile, potranno accedere anche al contributo in questione.
 
Per contro, questi soggetti a maggio non dovrebbero più percepire nulla.
 
In presenza della riduzione del fatturato, il contributo (non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche) viene calcolato, applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, secondo la seguente tabella:
 
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo 2019;
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d’imposta 2019.

11 + 12 =